Con questa Legge si è inteso promuovere la realizzazione di programmi regionali per l’acquisto e la distribuzione di defibrillatori DAE, suggerendo i criteri per l'individuazione dei luoghi dove collocare dei DAE sul territorio.
La collocazione ottimale dei defibrillatori deve essere determinata in modo che gli stessi siano equidistanti da un punto di vista temporale rispetto ai luoghi di potenziale utilizzo. In particolare, sono da collocare in luoghi di aggregazione cittadina e di grande frequentazione o ad alto afflusso turistico, in strutture dove si registra un grande afflusso di pubblico e, in genere, dove è più attesa l'incidenza di arresti cardiaci, tenendo conto della distanza dagli ospedali.
Sulla base di tale criteri, devono essere identificate nel territorio regionale le seguenti aree:
- aree con particolare afflusso di pubblico;
- aree con particolari specificità come luoghi isolati e zone disagiate (montagna, piccole isole), pur se a bassa densità di popolazione.
Va pertanto valutata l'opportunità di dotare di defibrillatori semiautomatici esterni i seguenti luoghi e strutture:
- luoghi in cui si pratica attività sanitaria e sociosanitaria: strutture sanitarie e sociosanitarie residenziali e semiresidenziali autorizzate, poliambulatori, ambulatori dei medici di medicina generale;
- luoghi in cui si pratica attività ricreativa ludica, sportiva agonistica e non agonistica anche a livello dilettantistico: auditorium, cinema, teatri, parchi divertimento, discoteche, sale gioco e strutture ricreative, stadi, centri sportivi;
- luoghi dove vi è presenza di elevati flussi di persone o attività a rischio: grandi e piccoli scali per mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi, strutture industriali;
- luoghi che richiamano un'alta affluenza di persone e sono caratterizzati da picchi notevoli di frequentazione: centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari e stazioni sciistiche. Strutture sede di istituti penitenziari, istituti penali per i minori, centri di permanenza temporanea e assistenza. Strutture di Enti pubblici: scuole, università, uffici; postazioni estemporanee per manifestazioni o eventi artistici, sportivi, civili, religiosi. Le farmacie, per l'alta affluenza di persone e la capillare diffusione nei centri urbani che le rendono di fatto punti di riferimento in caso di emergenze sul territorio.
I defibrillatori devono essere collocati in posti facili da raggiungere e con un cartello che ne indichi la presenza.
In via prioritaria devono essere dotati di defibrillatori semiautomatici esterni a bordo, durante il servizio attivo, i seguenti mezzi:
- mezzi di soccorso sanitario a disposizione del sistema di emergenza territoriale 118;
- mezzi di soccorso sanitario appartenenti alle organizzazioni di volontariato, alla Croce Rossa Italiana ed al Dipartimento della Protezione Civile;
- mezzi aerei e navali adibiti al soccorso e al trasporto degli infermi;
- ambulanze di soggetti pubblici e privati che effettuano servizio di assistenza e trasporto sanitario.
Inoltre, può essere opportuno dotare di defibrillatori i mezzi destinati agli interventi di emergenza: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Corpo forestale dello Stato, Corpo della Guardia di Finanza, Polizia locale, Soccorso alpino e speleologico, Capitanerie di Porto.