Legge sui defibrillatori in Italia

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Da 20 anni in Italia l’uso del defibrillatore è regolato da specifiche leggi. Vediamo insieme le più importanti.

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Legge n.116 del 4 agosto 2021: "Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici"

La più recente legge in tema di defibrillatori è stata approvata nel 2021, ed è anche tra le più complete in quanto va a toccare una serie di temi fondamentali in tema di defibrillatori e cardioprotezione.

La legge mira a disciplinare la dotazione e l'uso dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni DAE in molti luoghi anche da parte di persone non formate con corsi di formazione BLSD, regolando l'interazione con la rete dell'emergenza territoriale 112/118. 

Come spieghiamo in modo approfondito nell’articolo dedicato, il testo mira alla diffusione capillare dei defibrillatori DAE (non solo semiautomatici, ma anche automatici), ma anche a permettere l’uso del defibrillatore da parte di soggetti non specificamente formati. 

Viene poi espressamente sancita, ai sensi dell'articolo 54 del codice penale, la non punibilità delle azioni connesse all'uso del defibrillatore intraprese da chi agisce in stato di necessità nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco .

Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

È il cosiddetto Decreto Balduzzi, dal nome dell’allora Ministro della salute Renato Balduzzi, che per la prima volta in Italia obbliga uno specifico contesto lavorativo (quello delle società e delle associazioni sportive) a dotarsi di DAE.

Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.

Il decreto Balduzzi, che spieghiamo nel dettaglio in questo articolo, è stato differito più e più volte, ed è entrato in vigore il 1° luglio 2017.

Decreto 18 marzo 2011: Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni

Con questa Legge si è inteso promuovere la realizzazione di programmi regionali per l’acquisto e la distribuzione di defibrillatori DAE, suggerendo i criteri per l'individuazione dei luoghi dove collocare dei DAE sul territorio.

La collocazione ottimale dei defibrillatori deve essere determinata in modo che gli stessi siano equidistanti da un punto di vista temporale rispetto ai luoghi di potenziale utilizzo. In particolare, sono da collocare in luoghi di aggregazione cittadina e di grande frequentazione o ad alto afflusso turistico, in strutture dove si registra un grande afflusso di pubblico e, in genere, dove è più attesa l'incidenza di arresti cardiaci, tenendo conto della distanza dagli ospedali. 

Sulla base di tale criteri, devono essere identificate nel territorio regionale le seguenti aree: 

  • aree con particolare afflusso di pubblico; 
  • aree con particolari specificità come luoghi isolati e zone disagiate (montagna, piccole isole), pur se a bassa densità di popolazione. 

Va pertanto valutata l'opportunità di dotare di defibrillatori semiautomatici esterni i seguenti luoghi e strutture: 

  • luoghi in cui si pratica attività sanitaria e sociosanitaria: strutture sanitarie e sociosanitarie residenziali e semiresidenziali autorizzate, poliambulatori, ambulatori dei medici di medicina generale; 
  • luoghi in cui si pratica attività ricreativa ludica, sportiva agonistica e non agonistica anche a livello dilettantistico: auditorium, cinema, teatri, parchi divertimento, discoteche, sale gioco e strutture ricreative, stadi, centri sportivi; 
  • luoghi dove vi è presenza di elevati flussi di persone o attività a rischio: grandi e piccoli scali per mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi, strutture industriali; 
  • luoghi che richiamano un'alta affluenza di persone e sono caratterizzati da picchi notevoli di frequentazione: centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari e stazioni sciistiche. Strutture sede di istituti penitenziari, istituti penali per i minori, centri di permanenza temporanea e assistenza. Strutture di Enti pubblici: scuole, università, uffici; postazioni estemporanee per manifestazioni o eventi artistici, sportivi, civili, religiosi. Le farmacie, per l'alta affluenza di persone e la capillare diffusione nei centri urbani che le rendono di fatto punti di riferimento in caso di emergenze sul territorio. 

I defibrillatori devono essere collocati in posti facili da raggiungere e con un cartello che ne indichi la presenza

In via prioritaria devono essere dotati di defibrillatori semiautomatici esterni a bordo, durante il servizio attivo, i seguenti mezzi: 

  1. mezzi di soccorso sanitario a disposizione del sistema di emergenza territoriale 118; 
  2. mezzi di soccorso sanitario appartenenti alle organizzazioni di volontariato, alla Croce Rossa Italiana ed al Dipartimento della Protezione Civile; 
  3. mezzi aerei e navali adibiti al soccorso e al trasporto degli infermi; 
  4. ambulanze di soggetti pubblici e privati che effettuano servizio di assistenza e trasporto sanitario. 

Inoltre, può essere opportuno dotare di defibrillatori i mezzi destinati agli interventi di emergenza: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Corpo forestale dello Stato, Corpo della Guardia di Finanza, Polizia locale, Soccorso alpino e speleologico, Capitanerie di Porto.

Legge 3 aprile 2001, n. 120: "Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero"

Si tratta della prima legge italiana in merito ai defibrillatori in ambiente extraospedaliero, che consentiva l’uso del DAE anche ai non medici (quindi anche ad altri professionisti e operatori sanitari e, più in generale a chiunque) a patto che avessero sostenuto una formazione specifica abilitante erogata o riconosciuta dalle Regioni.

“È consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare”, recitava la legge, che è stata tuttavia aggiornata dalla più recente legge del 2021.

Nel dettaglio, è stato ampliato l'utilizzo anche a persone che non hanno ricevuto alcuna formazione tramite corsi specifici. Inoltre, dal 2021 è possibile utilizzare anche i defibrillatori automatici: chi usa un defibrillatore automatico deve soltanto azionarlo, posizionare le piastre metalliche e lasciare che il defibrillatore faccia il resto.

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